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decreti e Incentivi
Il nuovo DM 19/02/07, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è
subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e
del 6/02/2006 in materia di incentivazione
dell’energia derivante da fonte fotovoltaica.
Il nuovo decreto è diventato di fatto
operativo solo dopo la pubblicazione della
delibera dell’AEGG n. 90/07, avvenuta il
13/04/07, che ha definito le condizioni e le
modalità per l’erogazione delle tariffe
incentivanti.i.
Le modifiche più significative, rispetto
alla precedente disciplina, riguardano:
• l’abolizione della fase istruttoria
preliminare all’ammissione alle tariffe
incentivanti; in base al nuovo decreto,
infatti, la richiesta di incentivo deve
essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in
esercizio degli impianti fotovoltaici;
• l’abolizione del limite annuo di potenza
incentivabile, sostituito da un limite
massimo cumulato della potenza
incentivabile;
• una maggiore articolazione delle tariffe,
con l’intento di favorire le applicazioni di
piccola taglia architettonicamente integrate
in strutture o edifici;
• l’introduzione di un premio per impianti
fotovoltaici abbinati all’uso efficiente
dell’energia. Il nuovo DM supera inoltre due
limiti tecnici dei precedenti decreti: il
limite di 1000 kW, quale potenza massima
incentivabile per un singolo impianto; le
limitazioni all’utilizzo della tecnologia
fotovoltaica a film sottile, molto
utilizzata nell’ambito dell’integrazione
architettonica.
Sul sito web del GSE, all’indirizzo
www.gsel.it
sezione Fotovoltaico, è possibile reperire
tutta la normativa di riferimento sul “Conto
Energia” e le informazioni procedurali di
dettaglio per la richiesta di riconoscimento
delle tariffe incentivanti ed eventualmente
del premio collegato al risparmio energetico
conseguito nell’edificio dove è stato
installato l’impianto fotovoltaico. Sullo
stesso sito è possibile consultare le FAQ
(domande più frequenti) aggiornate con la
frequenza necessaria, finalizzate a fornire
gli opportuni chiarimenti sugli aspetti più
complessi dei meccanismi incentivanti.
Gli Incentivi
Il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007
specifica che sono disponibili incentivi per
tutte le richieste ammesse fino ad una
potenza cumulata di impianti fotovoltaici
pari a 1200 MW. Al raggiungimento di tale
limite saranno disponibili ulteriori 14 mesi
per presentare le richieste ed ottenere
comunque il riconoscimento dell'incentivo.

La tabella
mostra il valore dell'incentivo nel 2007 e
2008 a seconda dell'appartenenza
dell'impianto ad una fascia di potenza, ed
alla tipologia di installazione.
1. Queste tariffe si applicano in caso di
installazioni a terra. Si applicano anche
agli impianti costituiti da inseguitori
solari posizionati a terra e agli impianti
su edifici in assenza di parziale o totale
integrazione architettonica (colonne 2 e 3
della tabella).
2. La tariffa relativa alla "parziale
integrazione architettonica" viene
riconosciuta se rispettate alcune condizioni
fissate per l'inserimento dei moduli
fotovoltaici su un edificio. Rientrano ad
esempio in questa tipologia le installazioni
su tetto a falda purché i moduli siano
paralleli alla falda, o in generale su
terrazzo piano con i moduli nascosti dalla
eventuale balaustra del terrazzo.
3. La tariffa relativa alla "integrazione
architettonica" viene riconosciuta agli
impianti fotovoltaici i cui moduli
sostituiscono materiali di rivestimento di
edifici e fabbricati. Rientrano ad esempio
in questa tipologia le installazioni su
tetto purché i moduli sostituiscano le
tegole del tetto, su pensiline, pergole,
tettoie in cui la struttura della copertura
sia costituita dai moduli fotovoltaici.
Bonus aggiuntivi sulle
tariffe
Hanno diritto ad una maggiorazione della
tariffa del 5%:
- impianti con potenza superiore a 3kW,
appartenenti alla tipologia “Nessuna
integrazione architettonica” che consumano
almeno il 70% energia prodotta;
- impianti i cui moduli fotovoltaici, in
fase di realizzazione, vengono impiegati per
sostituire pannelli di Eternit;
- impianti appartenenti a soggetti pubblici
in un comune con meno di 5000 abitanti.
I titolari di impianti installati a servizio
di edifici o unità immobiliari, che hanno
scelto di scambiare energia con la rete
(regime di “Scambio sul posto”), hanno
diritto ad una maggiorazione della tariffa
fino al 30% se dopo l’installazione
dell’impianto FV eseguono interventi di
Efficienza Energetica producendo una
Certificazione che dimostri la riduzione dei
consumi (elettrici e termici).
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